Ricorso “Dirigenti Scolastici – R.I.A”

Iscrizioni aperte

RICORSO DIRIGENTI SCOLASTICI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITÀ PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO IN FUNZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO

I neo Dirigenti Scolastici immessi in ruolo attraverso un processo concorsuale sono informati che lo studio legale ha presentato un ricorso presso il Tribunale Ordinario in funzione del Giudice del Lavoro competente, su tutto il Territorio Nazionale, al fine di difendere i loro interessi.
Questo ricorso mira a ottenere il riconoscimento della retribuzione individuale di anzianità (conosciuta come R.I.A.), una prestazione attualmente concessa solo ai Dirigenti Scolastici provenienti dalla carriera dei Presidi.

I Dirigenti Scolastici che hanno vinto il concorso ordinario del 2019 e sono stati immessi in ruolo, provenendo dalla carriera di docente, non ricevono attualmente alcun riconoscimento dell’anzianità di servizio, nonostante abbiano acquisito tale anzianità nel ruolo e nella posizione precedentemente ricoperti.

Questa situazione crea una disparità di trattamento tra i lavoratori che svolgono la stessa funzione di Dirigente Scolastico, ma che ricevono retribuzioni diverse, in contrasto con i principi normativi e costituzionali relativi all’imparzialità e al buon funzionamento della Pubblica Amministrazione.

I neo Dirigenti Scolastici hanno l’opportunità di recuperare una somma mensile relativa alla retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), che varia tra € 500,00 e € 600,00. Sentenze emesse dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, come la sentenza n. 1057 del 13 febbraio 2018, e dal Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Lavoro, come la sentenza n. 1551/14, hanno riconosciuto ai Dirigenti Scolastici vincitori del concorso ordinario il pieno diritto di far valere la loro carriera maturata nel ruolo di provenienza per scopi retributivi, pensionistici e di buonuscita.

Questo ricorso è aperto a tutti i nuovi Dirigenti Scolastici che ritengono di essere stati lesi nei diritti sopra descritti.

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